Art. 14. Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari 1. I contributi e le anticipazioni assegnati o concessi alle imprese di costruzione per la realizzazione di interventi edilizi in regime di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni - fermo restando il disposto dell'articolo 120 bis della medesima legge regionale 75/1982, come inserito dall'articolo 40 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 - possono essere trasferiti ed erogati direttamente a favore degli acquirenti degli alloggi in possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel caso in cui la proprieta' venga acquisita dagli stessi nell'ambito di procedura fallimentare. 2. L'erogazione di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione del contratto di compravendita, di apposita dichiarazione del curatore fallimentare circa l'inesistenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli, nonche' della restante documentazione afferente la forma contributiva in atto.