Art. 14.
      Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari
 
  1. I contributi  e  le  anticipazioni  assegnati  o  concessi  alle
imprese  di costruzione per la realizzazione di interventi edilizi in
regime di edilizia convenzionata ai sensi  degli  articoli  85  e  94
della  legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche
ed integrazioni - fermo restando il disposto  dell'articolo  120  bis
della  medesima  legge regionale 75/1982, come inserito dall'articolo
40 della legge regionale 17  giugno  1993,  n.  45,  come  modificato
dall'articolo  16  della  legge  regionale  24  luglio  1995, n. 31 -
possono essere trasferiti ed  erogati  direttamente  a  favore  degli
acquirenti   degli  alloggi  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi
prescritti nel caso in cui la proprieta' venga acquisita dagli stessi
nell'ambito di procedura fallimentare.
  2. L'erogazione di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione
del  contratto  di  compravendita,  di  apposita  dichiarazione   del
curatore    fallimentare   circa   l'inesistenza   di   impugnazioni,
opposizioni od altri atti  pregiudizievoli,  nonche'  della  restante
documentazione afferente la forma contributiva in atto.