Art. 15.
          Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata
 
  1.  In  via  transitoria,  in occasione del primo bando da emanarsi
dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo  IV
della  legge  regionale  45/1993, possono essere assegnati i relativi
mutui agevolati anche a coloro che hanno presentato istanza sul primo
bando emanato ai sensi  del  suddetto  Titolo  IV  e,  ancorche'  non
utilmente inseriti in graduatoria per carenza di finanziamenti, hanno
proceduto all'acquisto dell'alloggio o hanno dato inizio ai lavori di
costruzione o recupero.
  2.  Ai  soli  fini  del rispetto del comma 5 dell'articolo 92 della
legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito  dall'articolo  33
della  legge  regionale  45/1993,  si  fa  riferimento all'originaria
domanda presentata prima dell'attivazione dell'intervento.
  3.  La   documentazione   prodotta   in   sede   di   presentazione
dell'originaria domanda e' restituita ai soggetti interessati al fine
del suo eventuale riutilizzo per l'ottenimento dei benefici.
  4.  In  deroga  all'articolo  106  della  legge regionale 75/1982 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  la  formazione   della
graduatoria  tra le domande relative primo bando da emanarsi ai sensi
del Titolo IV della legge regionale 45/1993 dopo l'entrata in  vigore
della   presente   legge,  non  viene  data  priorita'  alle  domande
presentate dai soggetti specificati nell'articolo 106 medesimo.