Art. 15. Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata 1. In via transitoria, in occasione del primo bando da emanarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo IV della legge regionale 45/1993, possono essere assegnati i relativi mutui agevolati anche a coloro che hanno presentato istanza sul primo bando emanato ai sensi del suddetto Titolo IV e, ancorche' non utilmente inseriti in graduatoria per carenza di finanziamenti, hanno proceduto all'acquisto dell'alloggio o hanno dato inizio ai lavori di costruzione o recupero. 2. Ai soli fini del rispetto del comma 5 dell'articolo 92 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 45/1993, si fa riferimento all'originaria domanda presentata prima dell'attivazione dell'intervento. 3. La documentazione prodotta in sede di presentazione dell'originaria domanda e' restituita ai soggetti interessati al fine del suo eventuale riutilizzo per l'ottenimento dei benefici. 4. In deroga all'articolo 106 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per la formazione della graduatoria tra le domande relative primo bando da emanarsi ai sensi del Titolo IV della legge regionale 45/1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge, non viene data priorita' alle domande presentate dai soggetti specificati nell'articolo 106 medesimo.