Art. 16. Modifiche al Capo II della legge regionale 14/1993 1. Nella rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14, e nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, e' abrogata la parola "sperimentali". 2. Nell'articolo 7 della legge regionale 14/1993 dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno.". 3. Nell'articolo 10 della legge regionale 14/1993 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: "2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascuno anno.".