Art. 16.
         Modifiche al Capo II della legge regionale 14/1993
 
  1. Nella rubrica dell'articolo 7 della legge  regionale  21  aprile
1993,  n. 14, e nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, e' abrogata la
parola "sperimentali".
  2. Nell'articolo 7 della legge regionale 14/1993 dopo il comma 6 e'
inserito il seguente:
  "6-bis. Le domande per la concessione  dei  contributi  di  cui  al
comma  1  sono presentate alla Direzione regionale della viabilita' e
dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno.".
  3. Nell'articolo 10 della legge regionale 14/1993 i commi 2, 3 e  4
sono sostituiti dal seguente:
  "2.  Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1
sono presentate alla  Direzione  regionale  della  viabilita'  e  dei
trasporti entro il 31 marzo di ciascuno anno.".