Art. 19. Modifica della legge regionale 49/1993 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 gli Enti devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposite istanze entro il 31 marzo di ogni anno.". 2. Per l'anno 1996 le domande di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.