Art. 19.
               Modifica della legge regionale 49/1993
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 13  della  legge  regionale  24  giugno
1993, n. 49, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Per  l'ottenimento  dei  contributi di cui al comma 1 gli Enti
devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale
apposite istanze entro il 31 marzo di ogni anno.".
  2. Per l'anno 1996 le domande di  cui  all'articolo  13,  comma  2,
della  legge  regionale  49/1993, come sostituito dal comma 1, devono
essere presentate entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.