Art. 2.
               Istruttoria delle banche convenzionate
 
  1.  Alle  banche  convenzionate  con l'Amministrazione regionale ai
sensi dell'articolo 60 della legge regionale  7  settembre  1992,  n.
30,  ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'articolo
26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della legge  regionale
28  aprile  1994,  n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge
regionale  26  giugno  1995,  n.  26,   e'   affidata   l'istruttoria
tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il
controllo  e  l'obliterazione  della documentazione di spesa, nonche'
l'accertamento della realizzazione delle iniziative.
  2. Sono fatti salvi  i  poteri  di  controllo  dell'Amministrazione
regionale.