Art. 2. Istruttoria delle banche convenzionate 1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, e' affidata l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonche' l'accertamento della realizzazione delle iniziative. 2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.