Art. 20. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1/1996 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1996, n. 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Nella prima applicazione della presente legge e comunque fino al riconoscimento della personalita' giuridica della Fondazione, la Regione e' autorizzata ad assegnare il finanziamento straordinario di cui al comma 1 al "Comitato Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo per i bambini vittime della guerra", con l'obbligo per il Comitato medesimo di versare i fondi regionali alla Fondazione all'avvenuto suo riconoscimento. 1-ter. Il Comitato e' autorizzato ad utilizzare per gli stessi fini della Fondazione il finanziamento regionale erogato con le modalita' previste dall'articolo 3.".