Art. 20.
        Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1/1996
 
  1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio
1996, n. 1, sono inseriti i seguenti:
  "1-bis. Nella prima applicazione della presente  legge  e  comunque
fino al riconoscimento della personalita' giuridica della Fondazione,
la Regione e' autorizzata ad assegnare il finanziamento straordinario
di  cui al comma 1 al "Comitato Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario
D'Angelo per i bambini vittime della guerra", con  l'obbligo  per  il
Comitato  medesimo  di  versare  i  fondi  regionali  alla Fondazione
all'avvenuto suo riconoscimento.
  1-ter. Il Comitato e' autorizzato ad utilizzare per gli stessi fini
della Fondazione il finanziamento regionale erogato con le  modalita'
previste dall'articolo 3.".