Art. 21. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 44/1985 1. L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16/1996, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Compensazione delle altezze). - 1. Per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purche' non siano in alcun punto inferiori a metri 2,00 nei vani abitabili e a metri 1,70 in quelli accessori, e purche' l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti nell'articolo 2. 2. Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purche' non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 nei vani accessori e purche' l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20. 3. Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non puo' essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2. 4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi.".