Art. 21.
                    Sostituzione dell'articolo 3
                    della legge regionale 44/1985
 
  1.  L'articolo  3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, come
sostituito  dall'articolo  2  della  legge  regionale   16/1996,   e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  3  (Compensazione  delle  altezze).  - 1. Per gli edifici di
nuova costruzione, nel  caso  di  altezze  non  uniformi,  le  stesse
possono essere compensate, purche' non siano in alcun punto inferiori
a metri 2,00 nei vani abitabili e a metri 1,70 in quelli accessori, e
purche'  l'altezza  media  dei  vani  non  sia  inferiore  ai  limiti
stabiliti nell'articolo 2.
  2. Per il  recupero  o  la  ristrutturazione  edilizia  di  edifici
esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere
compensate  purche'  non  siano in alcun punto inferiori a metri 1,50
nei vani abitabili e a  metri  1,40  nei  vani  accessori  e  purche'
l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
  3.  Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile
non puo' essere  inferiore  a  quello  determinato  dalla  superficie
minima  dello  stesso  moltiplicata  per  l'altezza minima consentita
dall'articolo 2.
  4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico-sanitari previsti
per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad
alberghi.".