Art. 25.
               Modifica della legge regionale 46/1991
    ed integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996
 
  1.  Il  comma  7  dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre
1991, n. 46 e' abrogato.
  2. L'articolo 4 della legge regionale  46/1991  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  4.  -  1.  In  attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della
legge 19/1991, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere
contributi  in   conto   capitale   relativamente   agli   interventi
concernenti  gli  edifici  di  interesse  delle popolazioni di lingua
slovena o di origine slovena nei seguenti settori:
   a) per le finalita' previste dagli articoli  3  e  6  della  legge
regionale  30  agosto  1976,  n.  48, come sostituiti dall'articolo 1
della legge regionale 23  agosto  1984,  n.  37,  relativamente  agli
interventi    concernenti   gli   edifici   scolastici   con   lingua
d'insegnamento slovena, ivi compresi quelli destinati  a  case  dello
studente, a collegi ed istituzioni educative;
   b) per le strutture teatrali, le sale polifunzionali e le sedi per
lo  svolgimento  delle  rispettive  attivita'  culturali,  educative,
formative ed artistiche di  interesse  delle  popolazioni  di  lingua
slovena  o  di  origine slovena; i contributi possono essere concessi
nella misura massima  del  75  per  cento  della  spesa  riconosciuta
ammissibile;   per   le   modalita'  di  determinazione  della  spesa
ammissibile e quelle relative alla  presentazione  delle  domande  ed
alla  concessione,  erogazione e revoca dei contributi, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5,  6,
10,  11  e  12  della  legge  regionale  22  agosto  1985, n. 40 e le
disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  208  della  legge
regionale 28 aprile 1994, n. 5;
   c)   per  le  finalita'  previste  dall'articolo  31  della  legge
regionale 18 novembre 1976, n. 60, come  modificato  dall'articolo  4
della  legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a favore di Province,
Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed
associazioni  operanti  nel  settore  delle   biblioteche   o   musei
d'interesse delle popolazioni di lingua slovena o di origine slovena.
  2.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per  gli  anni  1996-1998  e  del  bilancio  per   l'anno   1996   la
denominazione  del  capitolo  n.  5462  e' sostituita dalla seguente:
"Contributi in conto capitale ad enti,  istituzioni,  associazioni  e
cooperative  per  l'acquisizione, la costruzione, il riattamento e la
ristrutturazione, il completamento, le attrezzature  e  l'arredamento
di  sedi  per  lo  svolgimento  di  attivita'  culturali,  educative,
formative ed artistiche di  interesse  delle  popolazioni  di  lingua
slovena o di origine slovena - fondi statali".
  3.  I  contributi  assegnati ai sensi dell'articolo 5, per gli anni
1991, 1992 e 1993 per importi inferiori al 75 per cento  della  spesa
considerata  ammissibile  possono  essere  confermati,  a domanda dei
beneficiari, a condizione che in fase  di  commisurazione  definitiva
del  contributo,  come  previsto  dal  quinto comma dell'articolo 13,
della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, venga  documentata  una
spesa  almeno  superiore  al  25  per  cento  rispetto  al contributo
assegnato.
  4. La domanda di cui al  comma  3,  e'  presentata  alla  Direzione
regionale  dell'istruzione e della cultura entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
  5. Il Direttore regionale dell'istruzione e della  cultura,  previa
conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina la nuova
spesa  ammissibile,  e'  autorizzato  a  riconfermare  il  contributo
assegnato.".
  3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 46/1991 sono abrogati.
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 8  della  legge  regionale  46/1991,
sono sostituiti dai seguenti:
  "1.   Per  assicurare  le  consultazioni  delle  istituzioni  della
minoranza slovena, in attuazione del comma 1 dell'articolo  14  della
legge  9 gennaio 1991, n. 19, e' istituita una Commissione denominata
"Commissione consultiva per le  iniziative  culturali  ed  artistiche
della  minoranza  slovena", di seguito denominata Commissione, con il
compito di esprimere il  proprio  parere  in  merito  ai  criteri  di
priorita'  nella  concessione  dei contributi previsti dalla presente
legge e  di  svolgere  funzioni  consultive  e  propositive  fornendo
indicazioni  sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione
delle attivita' culturali, artistiche ed  educative  della  minoranza
slovena.  La  Commissione  formula  inoltre  proposte  e  giudizi sui
problemi  generali  e  particolari  che  le  vengono  sottoposti   in
relazione  agli  scopi  della  presente legge e sui quali, di propria
iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.
  2.  La   Commissione   e'   presieduta   dall'Assessore   regionale
all'istruzione  ed  alla cultura o da un suo delegato, ed e' composta
da Otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di  cui  quattro  su
designazione  delle  piu'  rappresentative  associazioni  culturali o
unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative  culturali
ed artistiche della minoranza slovena.".
  5.  L'articolo  9  della  legge regionale 46/1991 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 9. - 1. Le domande di  contributo  ai  sensi  della  presente
legge  devono essere inviate entro il mese di gennaio di ciascun anno
e fa fede la data del timbro postale.
  2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese
di marzo dell'anno successivo la dimostrazione  e  la  documentazione
del  loro  impiego  secondo  la  destinazione indicata nel decreto di
concessione.".
  6. Le domande per l'esercizio 1996  relative  agli  interventi  per
garantire  alla  minoranza  slovena  pari  diritti  e opportunita' di
istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre  lingua,  di
cui  al  comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 9/1996, vanno
inoltrate alla  Direzione  regionale  dell'istruzione  e  cultura  da
Comuni,  Consorzi  di Comuni, Istituzioni educative e Associazioni di
genitori, Case dello studente e collegi interessati entro  30  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Per  gli  esercizi
successivi  le domande devono essere inviate entro il mese di gennaio
e fa fede la data del timbro postale.