Art. 26. Modifica ed integrazione della legge regionale 15/1996 1. Il comma 4 dell'articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, e' sostituito dal seguente: "4. Le domande per l'anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge, vanno presentate entro il 15 novembre 1996.".