Art. 26.
       Modifica ed integrazione della legge regionale 15/1996
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 30,  della  legge  regionale  22  marzo
1996, n. 15, e' sostituito dal seguente:
  "4.  Le  domande  per  l'anno  scolastico  1996/1997  relative agli
articoli 27 e 28 della presente legge, vanno presentate entro  il  15
novembre 1996.".