Art. 27.
                Concessione di garanzia fideiussoria
             all'impresa editrice del Primorski dnevnik
 
  1.   Ai   sensi   della  legge  regionale  4  gennaio  1995,  n.  3
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  garanzie
fideiussorie  fino  alla  concorrenza  di lire 2.000 milioni e per la
durata massima di 12 mesi, sulle anticipazioni concesse  da  Istituti
di credito all'impresa editrice del Primorski dnevnik, unico giornale
quotidiano  in  lingua  slovena in Italia, nelle more dell'erogazione
dei finanziamenti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 250, 9  gennaio
1991, n. 19 e 14 agosto 1991, n. 278.
  2.  La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' disposta con
delibera della  Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore  alle
finanze  previa  verifica  dello stato di attuazione delle condizioni
previste dalla normativa statale per la concessione dei contributi di
cui alle leggi citate al comma 1.
  3. La domanda  per  la  concessione  della  garanzia  e'  corredata
dell'atto  esecutivo con cui l'Impresa editrice del Primorski dnevnik
dispone il  ricorso  all'anticipazione  e  nel  quale  e'  dichiarata
motivatamente  l'impossibilita'  della  stessa  Impresa  a presentare
propria  idonea  garanzia,  e  dell'atto  di  adesione  dell'Istituto
concedente le anticipazioni.
  4.  Gli  eventuali  oneri  derivanti dall'applicazione del presente
articolo fanno carico al capitolo  1214  dello  stato  di  previsione
della  spesa  del  Bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e del
Bilancio 1996, che presenta sufficiente disponibilita'.