Art. 28.
      Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 45/1988
 
  1. A parziale modifica di quanto  disposto  dall'articolo  5  della
legge  regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo
20 della legge regionale 16/1996, e  con  decorrenza  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  al  Presidente, al Vice
Presidente,  ai  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,  al
Presidente  ed  ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei
conti  dell'Istituto  regionale  per  la  formazione   professionale,
competono  le  stesse  indennita'  previste dall'articolo 5, comma 2,
della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, cosi' come  aggiornate
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  17  della  legge  regionale
45/1988.