Art. 3.
     Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni
            detenute dalla Regione in societa' per azioni
 
  1.  Ai  sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, i criteri e
le procedure per la dismissione delle partecipazioni  detenute  dalla
Regione   in  societa'  per  azioni  sono  individuate  con  apposito
regolamento, in conformita'  con  le  norme  vigenti  in  materia  di
dismissioni di partecipazioni dello Stato.