Art. 3. Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in societa' per azioni 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, i criteri e le procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in societa' per azioni sono individuate con apposito regolamento, in conformita' con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato.