Art. 30.
   Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge regionale 80/1982
 
  1.  Al  primo  e  al  secondo  comma  dell'articolo  3  della legge
regionale 20 novembre 1982, n. 80, come  modificato  dall'articolo  6
della  legge  regionale 17 gennaio 1995, n. 4, le parole "alla Giunta
regionale" sono  sostituite  dalle  parole  "all'Assessore  regionale
all'agricoltura".
  2.  La  lettera  a)  del  primo  comma  dell'articolo 4 della legge
regionale  80/1982,  come  sostituito  dall'articolo  7  della  legge
regionale 4/1995, e' abrogata.
  3.  Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982,
sono   altresi'   abrogate   le   parole    "l'Assessore    regionale
all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento,".