Art. 30. Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge regionale 80/1982 1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4, le parole "alla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "all'Assessore regionale all'agricoltura". 2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 4/1995, e' abrogata. 3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 80/1982, sono altresi' abrogate le parole "l'Assessore regionale all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento,".