Art. 31.
             Modificazioni della legge regionale 6/1996
 
  1.  Al  comma  1  dell'articolo  9 della legge regionale 10 gennaio
1996, n. 6, e' aggiunto il seguente periodo:
  "Il  regolamento  disciplina,  tra   l'altro,   le   modalita'   di
coordinamento  tra  il Registro e il registro delle imprese di cui al
Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580.".
  2. Al comma 1 dell'articolo 14  della  legge  regionale  6/1996  e'
aggiunto  il  seguente  periodo:  "L'articolo 8 della legge regionale
medesima continua a produrre effetti sino alla data  di  costituzione
delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.".