Art. 31. Modificazioni della legge regionale 6/1996 1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e' aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento disciplina, tra l'altro, le modalita' di coordinamento tra il Registro e il registro delle imprese di cui al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580.". 2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996 e' aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 8 della legge regionale medesima continua a produrre effetti sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.".