Art. 32.
         Proroga dei termini di presentazione delle domande
       ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 46/1988
 
  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  4  della legge
regionale 13 giugno 1988, n.  46,  i  termini  di  presentazione  per
l'anno 1996 delle domande di contributo previste dagli articoli 2 e 3
della  medesima  legge  sono  prorogati  per  la  durata di 30 giorni
successivi all'entrata in vigore della presente legge.