Art. 32. Proroga dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 46/1988 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, i termini di presentazione per l'anno 1996 delle domande di contributo previste dagli articoli 2 e 3 della medesima legge sono prorogati per la durata di 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.