Art. 33. Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 32/1985 1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, le parole "di concessione dei contributi" sono sostituite dalle parole "di inserimento lavorativo". 2. L'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 32/1985, come modificato dal comma 1, si applica anche per i contributi che devono essere ancora concessi dall'Agenzia regionale del lavoro, ancorche' la relativa domanda sia stata presentata precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.