Art. 33.
     Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 32/1985
 
  1.  All'articolo  9,  secondo comma, della legge regionale 7 agosto
1985,  n.  32,  le  parole  "di  concessione  dei  contributi"   sono
sostituite dalle parole "di inserimento lavorativo".
  2. L'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 32/1985, come
modificato  dal comma 1, si applica anche per i contributi che devono
essere ancora concessi dall'Agenzia regionale del  lavoro,  ancorche'
la  relativa domanda sia stata presentata precedentemente all'entrata
in vigore della presente legge.