Art. 34 Modificazione dell'articolo 16 della legge regionale 32/1985 1. Le lettere b) e c), come modificate dall'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 50, del secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 32/1985 sono sostituite dalle seguenti: "b) da tre dipendenti regionali nominati dalla Giunta regionale; c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza delle associazioni delle imprese a partecipazione statale e da due rappresentanti delle associazioni regionali delle cooperative, designati dalle organizzazioni interessate;".