Art. 34
    Modificazione dell'articolo 16 della legge regionale 32/1985
 
  1. Le lettere b) e c), come modificate dall'articolo 1 della  legge
regionale  1 dicembre 1986, n. 50, del secondo comma dell'articolo 16
della legge regionale 32/1985  sono sostituite dalle seguenti:
    "b) da tre dipendenti regionali nominati dalla Giunta regionale;
   c)  da  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori,  da  sette  rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza delle associazioni
delle imprese a partecipazione statale e da due rappresentanti  delle
associazioni    regionali    delle   cooperative,   designati   dalle
organizzazioni interessate;".