Art. 36. Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale 20/1992 e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1995 1. L'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 e' abrogato. 2. L'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4 e' abrogato.