Art. 36.
     Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale 20/1992
           e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1995
 
  1. L'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 e'
 abrogato.
  2. L'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4 e'
 abrogato.