Art. 37.
             Modificazioni alla legge regionale 32/1995
 
  1.  Alla  lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  6  della legge
regionale
 27 luglio 1995, n. 32,  la  congiunzione  "o"  e'  sostituita  dalla
congiunzione "e".
  2.  Al  comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/1995 sono
aggiunte, in fine,  le  parole  "o,  se  successivo,  dal  giorno  di
pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione dell'avviso
dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' della presente legge
da parte della Commissione europea".
  3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale  32/1995  dopo
le parole "dall'entrata in vigore della presente legge" sono inserite
le  parole  "o,  se  successivo,  dal  giorno  di  pubblicazione  sul
Bollettino
 ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito  positivo  dell'esame
di  compatibilita'  della  presente  legge da parte della Commissione
europea".
  4. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale  32/1995  sono
aggiunte,  in  fine,  le  parole  "o,  se  successivo,  dal giorno di
pubblicazione sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  dell'avviso
dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' della presente legge
da parte dell Commissione europea".
  5.  Al  comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 dopo
le parole: "della legge regionale n. 59/90," sono inserite le  parole
"ovvero  quelle  da  presentare  per  il  completamento  del  periodo
quinquennale per le spese reali di funzionamento amministrativo delle
Associazioni dei produttori biologici riconosciute".
  6. Al comma 7 dell'articolo 14 della  legge  regionale  32/1995  le
parole "fino al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle parole: "fino
alla  data  del  provvedimento  ministeriale  di riconoscimento degli
organismi di controllo di cui al decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 220".