Art. 37. Modificazioni alla legge regionale 32/1995 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 32, la congiunzione "o" e' sostituita dalla congiunzione "e". 2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole "o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' della presente legge da parte della Commissione europea". 3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 32/1995 dopo le parole "dall'entrata in vigore della presente legge" sono inserite le parole "o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' della presente legge da parte della Commissione europea". 4. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 sono aggiunte, in fine, le parole "o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' della presente legge da parte dell Commissione europea". 5. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 dopo le parole: "della legge regionale n. 59/90," sono inserite le parole "ovvero quelle da presentare per il completamento del periodo quinquennale per le spese reali di funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori biologici riconosciute". 6. Al comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 32/1995 le parole "fino al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle parole: "fino alla data del provvedimento ministeriale di riconoscimento degli organismi di controllo di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220".