Art. 4
 Ampliamento dell'operativita' del fondo rischi di cui all'articolo
     4, primo comma, lettera d), della legge regionale 45/1986)
 
  1.  Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d),
della  legge  regionale  31  ottobre  1986,  n.  45,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,  puo'  essere  utilizzato  per  la
concessione  di  ogni  tipo  di  garanzie  riferite   ad   iniziative
economiche  sia  nuove che esistenti, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti  di  Stato,  localizzate  nell'intero
territorio  regionale,  nei settori dell'industria, dell'artigianato,
dei servizi, nonche' nel settore turistico-alberghiero.