Art. 4 Ampliamento dell'operativita' del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 45/1986) 1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzie riferite ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, localizzate nell'intero territorio regionale, nei settori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, nonche' nel settore turistico-alberghiero.