Art. 42. Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155 della legge regionale 53/1981 1. Il punto 3) del primo comma dell'articolo 155 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, e' sostituito dal seguente: "3) da quattro rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.". 2. All'articolo 155 della legge regionale 53/1981, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentativita' e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione medesima per la ritenuta dei contributi sindacali.".