Art. 42.
           Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155
                    della legge regionale 53/1981
 
  1. Il punto 3)  del  primo  comma  dell'articolo  155  della  legge
regionale  53/1981,  come da ultimo sostituito dall'articolo 22 della
legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, e' sostituito dal seguente:
  "3)   da   quattro   rappresentanti   del    personale    designati
congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.".
  2.  All'articolo  155  della legge regionale 53/1981, dopo il primo
comma e' inserito il seguente:
  "Qualora non si provveda alla  designazione  congiunta  di  cui  al
primo  comma  entro  quindici  giorni  dalla  data  della  richiesta,
l'Amministrazione regionale  provvede  alla  nomina  nell'ambito  dei
nominativi  indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della
loro effettiva rappresentativita' e con riferimento al  numero  delle
deleghe  conferite  alle  stesse  dai dipendenti dell'Amministrazione
medesima per la ritenuta dei contributi sindacali.".