Art. 43.
                 Deroga al comma 9 dell'articolo 33
                    della legge regionale 9/1996
 
  1. In deroga a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 33  della
legge  regionale  9/1996,  esclusivamente per l'anno 1996, le domande
per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 8  dell'articolo  33
della medesima legge regionale 9/1996 possono essere presentate entro
il 31 ottobre 1996.