Art. 43. Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 9/1996 1. In deroga a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 9/1996, esclusivamente per l'anno 1996, le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 8 dell'articolo 33 della medesima legge regionale 9/1996 possono essere presentate entro il 31 ottobre 1996.