Art. 44.
       Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2
                    della legge regionale 31/1995
 
  1. Il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale
24  luglio  1995,  n.  31  e'  ulteriormente fissato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.