Art. 44. Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 31/1995 1. Il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 e' ulteriormente fissato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.