Art. 46. Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 11/1996 1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11/1996 e' sostituito dal seguente: "3. Le economie corrispondenti alle annualita' di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 3/1990, costituiscono nuova disponibilita' per le Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9.".