Art. 46.
     Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 11/1996
 
  1.  Il  comma  3  dell'articolo  3 della legge regionale 11/1996 e'
sostituito dal seguente:
  "3.  Le economie corrispondenti alle annualita' di cui al comma 1 e
relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non  utilizzabili  ai
sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della
legge  regionale  3/1990,  costituiscono  nuova disponibilita' per le
Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad  esse  attribuite
ai  sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale
6 febbraio 1996, n. 9.".