Art. 47.
      Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996
 
  1. All'articolo 7, comma 9, della legge regionale 7 maggio 1996, n.
20, e' aggiunto il seguente periodo:
  "Trovano  altresi'  applicazione,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  previste  dalla  legge  regionale  31/1988 e successivi
provvedimenti esecutivi per il personale  assunto  con  contratto  di
lavoro a termine.".