Art. 47. Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996 1. All'articolo 7, comma 9, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e' aggiunto il seguente periodo: "Trovano altresi' applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.".