Art. 48.
              Ulteriore modificazione dell'articolo 23
                    della legge regionale 49/1993
 
  1. Al comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come
da  ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 16/1996,
le parole "entro il 31 gennaio di ciascun anno" sono  abrogate.