Art. 48. Ulteriore modificazione dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993 1. Al comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 16/1996, le parole "entro il 31 gennaio di ciascun anno" sono abrogate.