Art. 5.
                        Accordi di programma
 
  1. Gli oneri relativi agli stanziamenti regionali disposti  per  il
finanziamento   degli   accordi   di  programma  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo  1988,  n.  10,  della
legge   regionale   2   settembre   1991,   n.  39,  come  modificata
dall'articolo 16 della  legge  regionale  30/1992,  dall'articolo  10
della  legge  regionale  18  dicembre 1992, n. 37, e dall'articolo 16
della legge regionale 5/1994,  possono  essere  posti  a  carico  del
bilancio  della  Regione  entro  il  limite  massimo di cinque anni a
decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale  tali  accordi
sono  divenuti  esecutivi,  a  prescindere da eventuali modifiche dei
medesimi.
  2. Decorso tale termine senza che sia stata  data  attuazione  agli
accordi medesimi, l'eventuale realizzazione degli interventi previsti
non puo' essere posta a carico del bilancio regionale.