Art. 5. Accordi di programma 1. Gli oneri relativi agli stanziamenti regionali disposti per il finanziamento degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come modificata dall'articolo 16 della legge regionale 30/1992, dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, e dall'articolo 16 della legge regionale 5/1994, possono essere posti a carico del bilancio della Regione entro il limite massimo di cinque anni a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale tali accordi sono divenuti esecutivi, a prescindere da eventuali modifiche dei medesimi. 2. Decorso tale termine senza che sia stata data attuazione agli accordi medesimi, l'eventuale realizzazione degli interventi previsti non puo' essere posta a carico del bilancio regionale.