Art. 50.
             Interpretazione autentica dell'articolo 18
                    della legge regionale 16/1996
 
  1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge
regionale  16/1996,  la  nuova  misura  dell'indennita'  di  presenza
attribuita  al Difensore Civico dall'articolo 6 della legge regionale
23 aprile 1981, n. 20, come  sostituito  dal  predetto  articolo  18,
trova  applicazione  a  decorrere  dall'effettiva entrata in funzione
dell'Ufficio  di  tutore  dei  minori  conseguente  alla  nomina  del
titolare dell'Ufficio medesimo.
  2.  Gli  oneri  previsti dal comma 1 fanno carico al capitolo 1 del
bilancio per l'anno 1996, che presenta sufficiente disponibilita'.