Art. 50. Interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 16/1996 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 16/1996, la nuova misura dell'indennita' di presenza attribuita al Difensore Civico dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, come sostituito dal predetto articolo 18, trova applicazione a decorrere dall'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio di tutore dei minori conseguente alla nomina del titolare dell'Ufficio medesimo. 2. Gli oneri previsti dal comma 1 fanno carico al capitolo 1 del bilancio per l'anno 1996, che presenta sufficiente disponibilita'.