Art. 51.
        Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 75/82
 
  1. All'articolo 93, quarto comma  della  legge  regionale  75/1982,
come  modificato  dall'articolo  37  della  legge regionale 30 maggio
1988, n. 37, dall'articolo 34 della legge regionale 17  giugno  1993,
n.  45  e dall'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n.
10, il secondo periodo e' abrogato.
  2.  All'articolo  93  della  legge regionale 75/1982, dopo il sesto
comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "I termini di cui al secondo  e  al  quarto  comma  possono  essere
prorogati  o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei servizi
tecnici, su motivata istanza del richiedente e per ragioni  obiettive
indipendenti dalla volonta' del richiedente.".
  3.   Relativamente  ai  rapporti  contributivi  per  interventi  di
acquisto revocati nel corso del 1996 per mancato rispetto del termine
di cui al secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 75/82,
e' consentito procedere all'annullamento dei relativi  provvedimenti,
su   motivata  istanza  degli  interessati,  intesa  ad  ottenere  la
fissazione  di  nuovi  termini  da  presentarsi   entro   60   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.