Art. 51. Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 75/82 1. All'articolo 93, quarto comma della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dall'articolo 34 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e dall'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, il secondo periodo e' abrogato. 2. All'articolo 93 della legge regionale 75/1982, dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente comma: "I termini di cui al secondo e al quarto comma possono essere prorogati o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei servizi tecnici, su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volonta' del richiedente.". 3. Relativamente ai rapporti contributivi per interventi di acquisto revocati nel corso del 1996 per mancato rispetto del termine di cui al secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 75/82, e' consentito procedere all'annullamento dei relativi provvedimenti, su motivata istanza degli interessati, intesa ad ottenere la fissazione di nuovi termini da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.