Art. 52.
           Norme integrative della legge regionale 25/1992
 
  1.   Per   le  cave  di  pietra  ornamentale  sottoposte  a  regime
transitorio di cui all'articolo 4 della  legge  regionale  27  agosto
1992, n. 25, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28
giugno  1994,  n.  10,  ad esclusione di quelle a valenza storica, la
garanzia finanziaria di cui all'articolo 12-ter, comma 5, della legge
regionale 18 agosto 1986, n.  35,  come  introdotto  dall'articolo  7
della  legge  regionale  28  giugno  1994,  n.  10, puo', a richiesta
dell'interessato, essere fissata con riferimento alla  risistemazione
della  superficie  effettivamente interessata dalle escavazioni e non
ancora recuperata in modo definitivo dal punto di vista ambientale.
  2. L'istanza di cui al  comma  1,  da  presentarsi  alla  Direzione
regionale  dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, deve riportare:
   a) il riferimento specifico al decreto autorizzativo sottoposto al
regime di cui all'articolo 4 della legge regionale 25/1992;
   b) gli estremi  dell'eventuale  decreto  di  riconferma,  se  gia'
emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25/1992;
   c)  l'indicazione  quantitativa in metri quadrati della superficie
massima interessata o che si intende interessare dalle escavazioni  e
non   ancora  recuperata  dal  punto  di  vista  ambientale  in  modo
definitivo, cui fare riferimento per la determinazione della garanzia
finanziaria.
  3. Non sono ammesse  attivita',  siano  esse  estrattive  siano  di
recupero ambientale, se non quelle legate all'ordinaria manutenzione,
su  superfici  che  eccedono  la  quantificazione  fissata  dall'atto
autorizzativo a seguito dell'istanza di cui al comma 2.
  4. Ogni attivita',  anche  se  ricompresa  all'interno  del  limite
autorizzato  ma  che  coinvolga  una  superficie  maggiore  di quella
richiesta e  autorizzata  ai  sensi  del  presente  articolo,  e'  da
considerarsi  come  eseguita  al  di  fuori  dei limiti autorizzati e
sottoposta quindi al regime  sanzionatorio  di  cui  all'articolo  20
della  legge regionale 35/1986 come sostituito dall'articolo 11 della
legge regionale 25/1992.