Art. 52. Norme integrative della legge regionale 25/1992 1. Per le cave di pietra ornamentale sottoposte a regime transitorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, ad esclusione di quelle a valenza storica, la garanzia finanziaria di cui all'articolo 12-ter, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, puo', a richiesta dell'interessato, essere fissata con riferimento alla risistemazione della superficie effettivamente interessata dalle escavazioni e non ancora recuperata in modo definitivo dal punto di vista ambientale. 2. L'istanza di cui al comma 1, da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve riportare: a) il riferimento specifico al decreto autorizzativo sottoposto al regime di cui all'articolo 4 della legge regionale 25/1992; b) gli estremi dell'eventuale decreto di riconferma, se gia' emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25/1992; c) l'indicazione quantitativa in metri quadrati della superficie massima interessata o che si intende interessare dalle escavazioni e non ancora recuperata dal punto di vista ambientale in modo definitivo, cui fare riferimento per la determinazione della garanzia finanziaria. 3. Non sono ammesse attivita', siano esse estrattive siano di recupero ambientale, se non quelle legate all'ordinaria manutenzione, su superfici che eccedono la quantificazione fissata dall'atto autorizzativo a seguito dell'istanza di cui al comma 2. 4. Ogni attivita', anche se ricompresa all'interno del limite autorizzato ma che coinvolga una superficie maggiore di quella richiesta e autorizzata ai sensi del presente articolo, e' da considerarsi come eseguita al di fuori dei limiti autorizzati e sottoposta quindi al regime sanzionatorio di cui all'articolo 20 della legge regionale 35/1986 come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 25/1992.