Art. 53.
                  Assnzioni temporanee di personale
               per esigenze di carattere straordinario
 
  1.  Per  esigenze  di carattere straordinario e temporaneo connesse
con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e con particolare
riferimento  alle  attivita'  di  rilascio  delle  licenze  e   delle
autorizzazioni  di  pesca,  nonche'  alle attivita' di gestione degli
impianti ittici e di ripopolamento dei corsi d'acqua,  l'Ente  Tutela
Pesca  del  Friuli-Venezia  Giulia  puo'  procedere  ad assunzioni di
personale amministrativo e tecnico con contratto di diritto privato a
tempo determinato secondo le modalita' e nei  limiti  previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge.
  2.  Alla  spesa  per le assunzioni di cui al comma 1, l'Ente Tutela
Pesca provvede con le proprie dotazioni di bilancio.