Art. 53. Assnzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario 1. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo connesse con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e con particolare riferimento alle attivita' di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca, nonche' alle attivita' di gestione degli impianti ittici e di ripopolamento dei corsi d'acqua, l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia puo' procedere ad assunzioni di personale amministrativo e tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 1, l'Ente Tutela Pesca provvede con le proprie dotazioni di bilancio.