Art. 54. Integrazione alla legge regionale 47/1991 1. Gli enti beneficiari possono utilizzare entro il 31 dicembre 1996 i contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 59 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e relativi alle annualita' 1992/93 e 1994/95.