Art. 54.
              Integrazione alla legge regionale 47/1991
 
  1. Gli enti beneficiari possono utilizzare  entro  il  31  dicembre
1996  i  contributi  di  cui  all'articolo 17 della legge regionale 6
settembre 1991, n. 47, come da  ultimo  modificato  dall'articolo  59
della  legge  regionale  17  giugno  1993,  n.  45  e  relativi  alle
annualita' 1992/93 e 1994/95.