Art. 57.
                  Spese per i referendum regionali
 
  1.  Al  fine di sovvenire alle spese sostenute dai Comuni a seguito
del rinvio al 30 giugno 1996 della consultazione referendaria indetta
per il giorno 23 giugno 1996, l'importo dell'assegnazione forfettaria
di cui all'articolo 31-bis, comma 4, della legge regionale  2  maggio
1988,  n. 22, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 24
maggio 1991, n. 19, e' maggiorato del venti per cento.
  2.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico
al capitolo 1705 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.