Art. 57. Spese per i referendum regionali 1. Al fine di sovvenire alle spese sostenute dai Comuni a seguito del rinvio al 30 giugno 1996 della consultazione referendaria indetta per il giorno 23 giugno 1996, l'importo dell'assegnazione forfettaria di cui all'articolo 31-bis, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, e' maggiorato del venti per cento. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 1705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.