Art. 6. Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 9/1996 1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, la parola "contributi" e' sostituita dalle parole "assegnazioni straordinarie". 2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della legge regionale 9/1996, le parole "dei contributi" sono sostituite dalle parole "delle assegnazioni straordinarie". 3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 9/1996, le parole "del contributo" sono sostituite dalle parole "dell'assegnazione straordinaria". 4. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/1996, le parole "i contributi devono essere commisurati" sono sostituite dalle parole "le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate". 5. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9/1996 e' abrogato. 6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/1996, le parole "entro il 31 luglio 1996" sono sostituite dalle parole "entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2". 7. All'articolo 5 della legge regionale 9/1996 il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico.".