Art. 6.
     Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 9/1996
 
  1.  All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996,
n. 9, la parola "contributi" e' sostituita dalle parole "assegnazioni
straordinarie".
  2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della legge  regionale  9/1996,  le
parole   "dei   contributi"   sono  sostituite  dalle  parole  "delle
assegnazioni straordinarie".
  3. All'articolo 5, comma  2,  lettera  a),  della  legge  regionale
9/1996,  le  parole  "del  contributo"  sono  sostituite dalle parole
"dell'assegnazione straordinaria".
  4. All'articolo 5, comma  2,  lettera  b),  della  legge  regionale
9/1996,  le  parole  "i  contributi  devono  essere commisurati" sono
sostituite dalle parole "le assegnazioni straordinarie devono  essere
commisurate".
  5.  Il  comma  3  dell'articolo  5  della legge regionale 9/1996 e'
abrogato.
  6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/1996, le parole
"entro il 31 luglio 1996" sono sostituite dalle parole "entro  trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della deliberazione di cui al
comma 2".
  7. All'articolo 5 della  legge  regionale  9/1996  il  comma  5  e'
sostituito dal seguente:
  "5.  Non  sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle
assegnazioni  straordinarie,  limitatamente  alla  parte  in  cui  si
riferiscono   a   convenzioni  non  ancora  stipulate  alla  data  di
presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle  quali  i
Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico.".