Art. 7. Modifiche alla legge regionale 26/1993 1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 72 della legge regionale 9/1996, le parole "su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura, l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi e l'Assessore alle finanze" sono sostituite dalle parole "su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi". 2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole "30 giugno 1996" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 1996". 3. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26/1993, le parole "su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi" sono sostituite dalle parole "su proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi". 4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1. 5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla legge regionale 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.