Art. 7.
               Modifiche alla legge regionale 26/1993
 
  1.  All'articolo  2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993,
n. 26,  come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  72  della  legge
regionale 9/1996, le parole "su proposta dell'Assessore regionale per
le   autonomie   locali,   di   concerto  con  l'Assessore  regionale
all'agricoltura, l'Assessore regionale alle foreste ed  ai  parchi  e
l'Assessore  alle  finanze" sono sostituite dalle parole "su proposta
dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi".
  2. All'articolo 2, comma  2,  della  legge  regionale  26/1993,  le
parole  "30  giugno  1996"  sono sostituite dalle parole "31 dicembre
1996".
  3. All'articolo 3, comma  2,  della  legge  regionale  26/1993,  le
parole "su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali,
di  concerto  con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore
regionale alle foreste ed ai parchi" sono sostituite dalle parole "su
proposta dell'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi".
  4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello  stato  di  previsione  della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio
per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla  Rubrica  n.
15 nel programma 0.6.1.
  5.  Tutti  gli adempimenti regionali previsti dalla legge regionale
26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla
Direzione regionale delle foreste e dei parchi.