Art. 8. Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni 1. In attesa del recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia hanno facolta' di procedere all'affidamento degli appalti di opere pubbliche, mediante trattativa privata, nei seguenti casi: a) qualora si proceda ad affidare appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, nei casi in cui e' ammessa la procedura negoziata dall'articolo 7 della direttiva del Consiglio 93/97/CEE del 14 giugno 1993 e con l'osservanza delle modalita' previste dalla medesima direttiva; b) qualora si proceda ad affidare appalti di importo non superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa: 1) nei casi previsti dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 2) nei casi in cui si tratti di appalti di importo non superiore a 500.000 ECU. 2. L'affidamento degli appalti di cui al comma 1, lettera b), avviene a seguito di gara informale alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, ai sensi della vigente normativa, per i lavori oggetto dell'appalto.