Art. 8.
 Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109
               e successive modifiche ed integrazioni
 
  1. In attesa del recepimento organico dei principi desumibili dalle
disposizioni contenute nella  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,  gli  enti  pubblici  del
Friuli-Venezia Giulia hanno  facolta'  di  procedere  all'affidamento
degli  appalti  di  opere pubbliche, mediante trattativa privata, nei
seguenti casi:
   a) qualora si proceda ad affidare appalti di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa, nei casi in cui e' ammessa la  procedura
negoziata dall'articolo 7 della direttiva del Consiglio 93/97/CEE del
14  giugno  1993  e  con  l'osservanza delle modalita' previste dalla
medesima direttiva;
   b) qualora si proceda ad affidare appalti di importo non superiore
a 5 milioni di ECU, IVA esclusa:
    1) nei casi previsti dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio
1924, n. 827;
    2) nei casi in cui si tratti di appalti di importo non  superiore
a 500.000 ECU.
  2.  L'affidamento  degli  appalti  di  cui  al comma 1, lettera b),
avviene a seguito di gara informale alla quale sono  invitati  almeno
dieci concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati,
ai sensi della vigente normativa, per i lavori oggetto dell'appalto.