Art. 2 Modifiche ed integrazioni dell'articolo 26 della legge regionale 15/1981 recante disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone. 1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti nonche' ad acquistare attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalita' degli impianti stessi, anche da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione.". 2. All'articolo 26 della legge regionale 15/1981, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "I fondi necessari per gli acquisti di cui al secondo comma vengono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.".