Art. 2
  Modifiche ed integrazioni dell'articolo 26 della legge regionale
    15/1981 recante disciplina degli impianti a fune in servizio
                pubblico per il trasporto di persone.
 
  1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 24 marzo
1981,  n. 15, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 8
gennaio 1983, n. 1, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
  "L'Amministrazione   regionale   e'   autorizzata   ad   acquistare
apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e
delle loro parti componenti  nonche'  ad  acquistare  attrezzature  e
materiali  atti ad agevolare la regolare funzionalita' degli impianti
stessi, anche da affidare in uso  agli  esercenti  mediante  apposita
convenzione.".
  2.  All'articolo  26 della legge regionale 15/1981, dopo il secondo
comma, e' aggiunto il seguente:
  "I fondi necessari per gli acquisti di cui al secondo comma vengono
messi  a  disposizione  del  Direttore  del  Servizio  del  trasporto
pubblico  locale  o  di  un  funzionario  da  lui designato, mediante
apertura di credito.".