Art. 2.
       Regolamento regionale e tasse di concessione regionale
 
  1. Ai fini dell'attuazione del decreto  ministeriale  172/1994,  di
cui  all'articolo  1,  nelle  parti in cui esso demanda la competenza
alle regioni, il Presidente della  Giunta  regionale  emana  apposito
regolamento,   su   conforme  deliberazione  della  Giunta  medesima,
adottata su proposta dell'Assessore all'agricoltura di  concerto  con
l'Assessore alla sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
  2.  Le autorizzazioni previste dal Decreto ministeriale 172/1994, e
disciplinate dal regolamento  regionale  di  cui  al  comma  1,  sono
soggette,   all'atto  del  rilascio,  al  pagamento  della  tassa  di
concessione regionale, secondo i seguenti importi:
   a) autorizzazione all'istituzione di centri  di  produzione  dello
sperma: L. 1.000.000;
   b)  autorizzazione  ai  centri  di  produzione  dello  sperma alla
fecondazione di fattrici equine con materiale fresco ivi prodotto: L.
200.000;
   c) autorizzazione all'istituzione di recapiti per la distribuzione
dello sperma e degli embrioni: L. 500.000;
   d)  autorizzazione  all'istituzione dei centri di produzione degli
embrioni: L. 500.000;
   e) autorizzazione all'istituzione di gruppi di raccolta  embrioni:
L. 500.000;
   f)   autorizzazione  all'apertura  e  all'esercizio  di  pubbliche
stazioni di monta equina con validita' quinquennale:
    1)  per  cavalli  di  interesse  locale  non  iscritti  ai  libri
genealogici o registri anagrafici ufficiali: L. 500.000;
    2) in tutti gli altri casi: L. 200.000.
  3.  Le  eventuali  modifiche  degli  importi di cui al comma 2 sono
disposte con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  su
conforme   deliberazione   della   Giunta   medesima,   su   proposta
dell'Assessore all'agricoltura  e  con  riferimento  alle  variazioni
dell'indice ISTAT sul costo della vita.