Art. 2. Regolamento regionale e tasse di concessione regionale 1. Ai fini dell'attuazione del decreto ministeriale 172/1994, di cui all'articolo 1, nelle parti in cui esso demanda la competenza alle regioni, il Presidente della Giunta regionale emana apposito regolamento, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore alla sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le autorizzazioni previste dal Decreto ministeriale 172/1994, e disciplinate dal regolamento regionale di cui al comma 1, sono soggette, all'atto del rilascio, al pagamento della tassa di concessione regionale, secondo i seguenti importi: a) autorizzazione all'istituzione di centri di produzione dello sperma: L. 1.000.000; b) autorizzazione ai centri di produzione dello sperma alla fecondazione di fattrici equine con materiale fresco ivi prodotto: L. 200.000; c) autorizzazione all'istituzione di recapiti per la distribuzione dello sperma e degli embrioni: L. 500.000; d) autorizzazione all'istituzione dei centri di produzione degli embrioni: L. 500.000; e) autorizzazione all'istituzione di gruppi di raccolta embrioni: L. 500.000; f) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di pubbliche stazioni di monta equina con validita' quinquennale: 1) per cavalli di interesse locale non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici ufficiali: L. 500.000; 2) in tutti gli altri casi: L. 200.000. 3. Le eventuali modifiche degli importi di cui al comma 2 sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita.