Art. 3.
      Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54
 
  1.  La legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54 e' abrogata a partire
dal giorno in cui entra in vigore il regolamento  regionale  previsto
dall'articolo 2.
  2.  Restano  comunque  in  vigore  le modificazioni all'articolo 14
della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 ed all'articolo 12  della
legge  regionale  13 luglio 1981, n. 43, introdotte con l'articolo 18
della legge regionale 54/1991.