Art. 3. Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54 1. La legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54 e' abrogata a partire dal giorno in cui entra in vigore il regolamento regionale previsto dall'articolo 2. 2. Restano comunque in vigore le modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 ed all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, introdotte con l'articolo 18 della legge regionale 54/1991.