Art. 3.
       Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993
 
  1.  Il  comma  2  dell'art.  24  della  legge  regionale 49/1993 e'
sostituito dal seguente:
  "2. L'assicurazione di cui al comma 1 e' riservata ai soggetti:
   a)  che  non siano titolari di redditi propri superiori a quindici
milioni annui;
   b) che non appartengano ad un  nucleo  familiare  il  cui  reddito
complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
   c)  che  non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale
per gli infortuni sul lavoro;
   d)  che  assumano  a  proprio  carico  una   quota   degli   oneri
assicurativi  pari  ad un terzo e la versino direttamente all'impresa
di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3.".