Art. 3. Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993 1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 49/1993 e' sostituito dal seguente: "2. L'assicurazione di cui al comma 1 e' riservata ai soggetti: a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui; b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui; c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro; d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3.".