Art. 2. Modifica dell'articolo 116 della legge regionale 53/1981 1. All'articolo 116 della legge regionale 53/1981, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "Al personale di cui al terzo e quarto comma non compete il trattamento di missione qualora, per raggiungere una localita' nell'ambito della propria giurisdizione, debba transitare per localita' situate fuori del territorio regionale, ancorche' poste in territorio estero".