Art. 2.
      Modifica dell'articolo 116 della legge regionale 53/1981
 
  1.  All'articolo  116 della legge regionale 53/1981, dopo il quarto
comma, e' aggiunto il seguente:
  "Al personale di cui  al  terzo  e  quarto  comma  non  compete  il
trattamento  di  missione  qualora,  per  raggiungere  una  localita'
nell'ambito  della  propria  giurisdizione,  debba   transitare   per
localita'  situate fuori del territorio regionale, ancorche' poste in
territorio estero".