Art. 6.
    Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale 53/1981
 
  1. L'articolo 127 della legge regionale  53/1981,  come  da  ultimo
modificato  dall'articolo 41 della legge regionale 11 giugno 1988, n.
44, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 127. - 1. I  dirigenti  di  cui  all'articolo  47,  comma  2,
lettera  a)  della  legge  regionale  27 marzo 1996, n. 18, nonche' i
Direttori di Servizio autonomo,  dispongono  direttamente  in  ordine
all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla
Direzione   regionale   dell'organizzazione   e   del   personale   e
all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni
e le verifiche previste dalla normativa vigente.
  2. Le missioni dei dirigenti  di  cui  all'articolo  47,  comma  2,
lettera  b)  della  legge  regionale  18/1996,  fatta eccezione per i
Direttori  dei  Servizi  autonomi,  sono   disposte   dal   Direttore
regionale.
  3.  Le  missioni del restante personale sono disposte dal Direttore
di Servizio o dal Direttore  di  Servizio  autonomo  ovvero,  per  il
personale  in  servizio  presso  gli Enti regionali non articolati in
Servizio, dal Direttore dell'Ente.
  4. Le missioni di durata superiore  ai  10  giorni  e  le  missioni
all'estero  sono  in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal
Direttore del Servizio autonomo.
  5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di
cui all'articolo 198 della legge regionale 1  marzo  1988,  n.  7,  e
successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma
4,  sono  disposte,  rispettivamente,  dal  Presidente  della  Giunta
regionale e dagli Assessori regionali.
  6. Le missioni del personale assegnato  all'ufficio  segreteria  di
cui  all'articolo  17  della  legge  regionale  7/1988,  e successive
modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui  all'articolo  18
della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono
disposte  dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da
individuarsi  con  deliberazione  dell'Ufficio  di   Presidenza   del
Consiglio medesimo.
  7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si applicano
all'Amministrazione regionale, agli Enti  regionali  e  al  Consiglio
regionale.".