Art. 8.
             Interpretazione autentica dell'articolo 132
                   della legge regionale 53/1981.
 
  1. In via di interpretazione autentica delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  132  della  legge  regionale  53/1981,  come  da ultimo
modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'ipotesi di  cumulo
del  trattamento  economico  di  missione con altri trattamenti orari
accessori deve intendersi configurabile con esclusivo  riferimento  a
quanto previsto dal medesimo articolo 132.