Art. 8. Interpretazione autentica dell'articolo 132 della legge regionale 53/1981. 1. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 132 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'ipotesi di cumulo del trattamento economico di missione con altri trattamenti orari accessori deve intendersi configurabile con esclusivo riferimento a quanto previsto dal medesimo articolo 132.