Art. 9.
     Integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 18/1996
 
  1.  All'articolo  41 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. L'obbligo di preavviso non opera per i dirigenti cui  siano
attribuiti  gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a)
nei trenta giorni precedenti la scadenza  dell'incarico,  qualora  la
Giunta  regionale  non  abbia  rinnovato l'incarico medesimo prima di
tale data.".