Art. 9. Integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 18/1996 1. All'articolo 41 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'obbligo di preavviso non opera per i dirigenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) nei trenta giorni precedenti la scadenza dell'incarico, qualora la Giunta regionale non abbia rinnovato l'incarico medesimo prima di tale data.".