Art. 10. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996 1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "L'attribuzione all'interessato di uno degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) da parte del Consiglio di amministrazione non opera qualora prima della scadenza dell'incarico ricoperto sia deliberato il rinnovo dello stesso". 2. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 il comma 2-bis, come introdotto dall'articolo 18 della legge regionale 20/1996, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Qualora, alla scadenza di uno degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), non sia divenuto efficace il provvedimento di rinnovo o di nomina del nuovo titolare e, in tale secondo caso, non risultino altresi' affidate funzioni di sostituto, l'incarico medesimo e' prorogato di diritto sino al momento dell'intervenuta efficacia e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni". 3. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Qualora, alla data di scadenza di un incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo e' prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data della rinnovazione della Giunta medesima".