Art. 10.
          Modifiche ed integrazioni dell'articolo 48 della
                       legge regionale 18/1996
 
  1.  Al  comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996 sono
aggiunte,   alla   fine,   le   seguenti   parole:    "L'attribuzione
all'interessato  di uno degli incarichi di cui all'articolo 47, comma
2, lettera b) da parte del Consiglio  di  amministrazione  non  opera
qualora  prima  della scadenza dell'incarico ricoperto sia deliberato
il rinnovo dello stesso".
  2. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996  il  comma  2-bis,
come  introdotto  dall'articolo  18 della legge regionale 20/1996, e'
sostituito dal seguente:
  "2-bis. Qualora, alla scadenza di uno degli incarichi conferiti  ai
sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  lettera  b),  non  sia divenuto
efficace il provvedimento di rinnovo o di nomina del  nuovo  titolare
e,  in tale secondo caso, non risultino altresi' affidate funzioni di
sostituto, l'incarico  medesimo  e'  prorogato  di  diritto  sino  al
momento  dell'intervenuta  efficacia  e  comunque  per un periodo non
superiore a 120 giorni".
  3. All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 dopo il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
  "3-bis. Qualora, alla data  di  scadenza  di  un  incarico  di  cui
all'articolo  47,  comma  2,  lettera  a)  la Giunta regionale sia in
ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo e' prorogato  fino  al
sessantesimo  giorno  successivo  alla  data della rinnovazione della
Giunta medesima".