Art. 14.
     Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980
 
  1.  L'articolo  4  della  legge  regionale 52/1980, come sostituito
dall'articolo 1 della legge regionale  13  gennaio  1992,  n.  1,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1.  Alle  segreterie  di  ciascun gruppo e' assegnato
personale entro i seguenti limiti:
   a) un'unita' di qualifica funzionale non  superiore  a  quella  di
funzionario  o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui
spetta l'indennita' e si applicano  le  disposizioni  in  materia  di
lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
   b)  un'unita' di qualifica non superiore a quella di consigliere o
equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unita' per i
gruppi con piu' di quindici consiglieri;
   c) un'unita' di qualifica non superiore a quella di  segretario  o
equiparata  per  i  gruppi con meno di cinque consiglieri; due unita'
per i gruppi da cinque a  quindici  consiglieri;  tre  unita'  per  i
gruppi con piu' di quindici consiglieri.
  2.  Al personale delle segreterie dei gruppi di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 spettano le indennita' e si applicano  le  norme  in
materia   di   lavoro  straordinario  previste  per  gli  addetti  di
segreteria delle  segreterie  particolari,  nonche'  le  disposizioni
adottate per il funzionamento delle segreterie particolari".