Art. 14. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 52/1980 1. L'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Alle segreterie di ciascun gruppo e' assegnato personale entro i seguenti limiti: a) un'unita' di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennita' e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari; b) un'unita' di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unita' per i gruppi con piu' di quindici consiglieri; c) un'unita' di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri; due unita' per i gruppi da cinque a quindici consiglieri; tre unita' per i gruppi con piu' di quindici consiglieri. 2. Al personale delle segreterie dei gruppi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 spettano le indennita' e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonche' le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari".