Art. 15.
     Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980
 
  1.  All'articolo  5  della legge regionale 52/1980, come modificato
dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n.  81,  dopo
il numero 2) del primo comma e' aggiunto il seguente:
  "2-bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti
con contratto a tempo determinato".