Art. 15. Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980 1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo il numero 2) del primo comma e' aggiunto il seguente: "2-bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato".