Art. 16.
       Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980
 
  1.  Il  primo  comma dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980,
come sostituito dall'articolo 2 della  legge  regionale  30  dicembre
1986, n. 62, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
  "Ai  gruppi  che  non  si  avvalgono  interamente  del  personale a
disposizione, secondo i contingenti  di  cui  all'articolo  4,  viene
erogato  un finanziamento sostitutivo a carico dei fondi del bilancio
del  Consiglio  regionale  limitatamente  ad  un'unita'  per  ciascun
gruppo.".