Art. 16. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980 1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "Ai gruppi che non si avvalgono interamente del personale a disposizione, secondo i contingenti di cui all'articolo 4, viene erogato un finanziamento sostitutivo a carico dei fondi del bilancio del Consiglio regionale limitatamente ad un'unita' per ciascun gruppo.".