Art. 17.
     Sostituzione dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988
 
  1.  L'articolo  198  della  legge regionale 7/1988, come sostituito
dall'articolo 31 della legge regionale  39/1993,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  198.  - 1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale di
un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare  che  ne
e'  responsabile,  nonche' da tre dipendenti di cui uno con qualifica
funzionale non superiore a quella di funzionario e due con  qualifica
funzionale non superiore a quella di consigliere.
  2. Gli Assessori regionali si avvalgono di un ufficio di segreteria
composto  dal  segretario  particolare  che ne e' responsabile, da un
dipendente  con  qualifica  funzionale  non  superiore  a  quella  di
funzionario,  piu'  un  ulteriore dipendente con qualifica funzionale
non superiore a quella di consigliere.
  3. Il segretario particolare e gli addetti  di  segreteria  possono
essere  scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di
comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di
quella regionale, fra i  dipendenti  dello  Stato  o  di  altri  enti
pubblici.
  4.  Qualora  non  vengano  scelti fra i dipendenti della Regione, i
segretari particolari e gli addetti di segreteria sono  collocati  in
soprannumero      all'organico     dell'Amministrazione     regionale
limitatamente alla durata dell'incarico.
  5. Il Presidente della Giunta e gli Assessori si avvalgono ciascuno
dell'opera di un autista di rappresentanza".