Art. 17. Sostituzione dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988 1. L'articolo 198 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 39/1993, e' sostituito dal seguente: "Art. 198. - 1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare che ne e' responsabile, nonche' da tre dipendenti di cui uno con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario e due con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere. 2. Gli Assessori regionali si avvalgono di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare che ne e' responsabile, da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, piu' un ulteriore dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere. 3. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici. 4. Qualora non vengano scelti fra i dipendenti della Regione, i segretari particolari e gli addetti di segreteria sono collocati in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico. 5. Il Presidente della Giunta e gli Assessori si avvalgono ciascuno dell'opera di un autista di rappresentanza".