Art. 19.
        Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/1988
 
  1.  Al  comma  4 dell'articolo 8 della legge regionale 7/1988, come
aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, la
parola "quattro" e' sostituita dalla parola "tre".